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Disciplina del digiuno e dell’astinenza

Poichè la Costituzione “Poenitemini” del 1966 di Paolo VI e il “Nuovo Diritto Canonico” del 1983 di Giovanni Paolo II non hanno nessun valore giuridico, è ancora in vigore la disciplina osservata sotto il pontificato di Pio XII (secondo i Canoni 1250-1254 del Diritto Canonico piano-benedettino del 1917, modificati dal Decreto dalla S. Congregazione dei Riti del 16 settembre 1955 e dalla S. Congregazione Concilio del 25 luglio 1957).

L’attuale legge per i fedeli di rito latino è quindi la seguente:

LA LEGGE DEL DIGIUNO obbliga tutti i fedeli che hanno compiuto i 21 anni e non hanno ancora iniziato il 60° anno.

LA LEGGE DELL’ASTINENZA dalla carne obbliga tutti i fedeli a partire dai 7 anni compiuti.

IL DIGIUNO consiste nel fare un solo pasto al giorno e due piccole refezioni nel corso della giornata (i moralisti quantificano in 60 grammi al mattino e 250 grammi alla sera; la refezione serale è sempre di magro).

L’ASTINENZA vieta l’uso della carne, di estratto o brodo di carne, ma non quello delle uova, dei latticini e di qualsiasi condimento di grasso animale.

GIORNI DI ASTINENZA DALLE CARNI:

– tutti i Venerdì dell’anno (tranne se vi cade una festa di precetto, ma questo vale solo al di fuori della quaresima).

GIORNI DI ASTINENZA E DI DIGIUNO:

– Mercoledì delle Ceneri;

– ogni Venerdì e Sabato di Quaresima;

– il Mercoledì, il Venerdì e il Sabato delle Quattro Tempora;

– le Vigilie di Natale (24 Dicembre), di Pentecoste, dell’Immacolata (7 dicembre),

d’Ognissanti (31 Ottobre).

GIORNI DI SOLO DIGIUNO SENZA ASTINENZA:

– tutti gli altri giorni feriali di Quaresima (le Domeniche non c’è digiuno).

POSSONO NON PRATICARE L’ASTINENZA:

– i poveri che ricevono carne in elemosina e non hanno altro da mangiare;

– gli infermi, i convalescenti, i deboli di stomaco, le donne che allattano, le donne incinte se deboli;

– gli operai che fanno lavori più pesanti quotidianamente;

– mogli, figli, servi, tutti coloro che esercitano in servizio essendovi costretti, e che non possono avere altro cibo sufficientemente nutriente.

POSSONO NON PRATICARE IL DIGIUNO:

– coloro che digiunerebbero con grave incomodo: ammalati, convalescenti, deboli di nervi, donne che allattano o incinte;

– poveri che hanno già poco cibo a disposizione;

– coloro che esercitano un lavoro che è moralmente e ordinariamente incompatibile con il digiuno (es: lavori pesanti);

– coloro che fanno un lavoro intellettuale molto faticoso (es. studenti sotto esami);

– chi deve fare un lungo e faticoso viaggio; per un maggiore bene o per un’opera di pietà più grande, se questa è moralmente incompatibile con il digiuno (es.: assistenza ai malati).

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